I giovani delle nostre associazioni sono la speranza e il futuro di tutta la Famiglia Domenicana. Pertanto restano prezioso tesoro da custodire e coltivare.

 

Atti capitolo provinciale di Soriano, 71.      

 

 

STATUTO DEL

 

 

Movimento

giovanile

domenicano

 

 

 

l. COSTITUZIONE

 

Il Movimento Giovanile Domenicano (MGD) si costituisce ufficialmente con il presente statuto, nella provincia "San Tommaso d'Aquino in Italia" dei Frati Predicatori. E' formato da giovani laici, di ambo i sessi, sotto la cura dei Frati Predicatori che accettano la costituzione fondamentale del laicato domenicano ed è inserito come parte integrante nella Famiglia Domenicana (FD) (cf. R nn. 284-285; Avila 85, 87-89).

 

Ogni gruppo del MGD si impegna ad osservare in toto il presente statuto.

 

 

2. DEFINIZIONE

 

L'MGD è la fascia giovanile della FD; si ispira all'ideale e al progetto di S. Domenico, assumendone -secondo lo stato di vita e la capacità dei suoi membri- anche la missione di servizio alla Verità.

 

 

3. FINALITÀ E MEZZI

 

§ I. L' MGD si impegna a meglio comprendere e vivere la propria vocazione cristiana, assumendo un particolare impegno di testimonianza, che consiste:

 

-    nell'approfondimento e nell'esperienza della Parola di Dio

      (= Verità, mediante la preghiera e lo studio);

 

-   nel comunicare e donare agli altri il messaggio di salvezza, conosciuto e sperimentato come fonte di liberazione ("La Verità vi farà liberi", Gv. 8, 32).

 

§ II. L' impegno urgente e conseguente consiste nella promozione e realizzazione della "giustizia", intesa come presupposto fondante la pace, nelle circostanze concrete della vita (lavoro, scuola, cultura, famiglia, politica, tempo libero, ecc.); e ciò in vista della realizzazione del Regno.

 

§ III. Sull'esempio di Domenico, che "parlava o con Dio o di Dio", il giovane domenicano è un giovane che prega, un giovane che studia, un ,giovane che annunzia la Parola di Dio.

 

Pertanto:

a)      è assiduo nella lettura e meditazione della Parola di Dio;

b)      cura la preghiera, intesa come dialogo con Dio, nella sua dimensione individuale, comunitaria e liturgica; ove possibile con gli altri componenti la FD;

c)      attinge la forza vivificante dalla frequenza ai sacramenti;

d)      s'impegna in una adeguata formazione di base (culturale, scritturistica, teologica e filosofica) e nello studio della storia e della spiritualità dell'Ordine, prestando particolare attenzione alla "`domanda" dell'ambiente.

§ IV. Consapevoli che la vera e specifica missione dell'Ordine domenicano è la "predicazione", i giovani domenicani devono impegnarsi secondo la propria maturità e le esigenze dell'ambiente in cui vivono ed operano, a porgere agli altri tutto quanto hanno meditato nella preghiera e acquisito mediante lo studio.

 

Pertanto l'MGD:

a)      si sente pienamente inserito nella realtà della Chiesa locale (parrocchia ‑ diocesi);

b)      partecipa alle attività che l'Ordine tiene nei luoghi in cui opera per attuare una presenza attiva ed efficace sul territorio;

c)      vive, comunque, la propria vita sempre in stato di missione, ricercando ed attuando tutte quelle forme consone e possibili.

 

 

4. RAPPORTI TRA MGD E FD

 

§ I. L'MGD, condividendo lo spirito e il progetto di S. Domenico con gli altri componenti la FD, si sente a questi vitalmente unito e partecipa alle iniziative comuni di vita formativa e apostolica della FD.

§ II. L'MGD è rappresentato, tramite alcuni delegati, nel segretariato provinciale e di sezione della FD.

§ III. L'MGD, nell'ambito della FD, privilegia i rapporti di collaborazione con la Fraternita Laica Domenicana (FLD), a motivo della comune vocazione laicale.

§ IV. Qualora un gruppo del MGD utilizzi locali della comunità dei frati, il promotore prenda accordi con il superiore.

 

 

5. AGGREGAZIONE DEI GIOVANI E FONDAZIONE DEI GRUPPI DEL MGD

 

§ I. Un gruppo giovanile, per ottenere un primo riconoscimento ufficiale come MGD deve aver sperimentato, almeno per un anno, l'ideale di S. Domenico, sotto la guida di un membro effettivo della FD e darsi un proprio regolamento redatto e approvato secondo le norme dello presente statuto.

 

§ II. Nei regolamenti locali si determina la struttura che i gruppi in tendono darsi, i compiti del responsabile e degli altri eventuali collaboratori.

 

§ III. Fanno parte dei gruppi del MGD giovani compresi tra i 15 e i 30 anni; gli inferiori a 15 anni vengono accettati in qualità di aspiranti.

 

 

6. GLI ANIMATORI DEI GRUPPI

 

Gli animatori dei gruppi:

a) sono i responsabili dell'aggregazione e dell'organizzazione della vita dei gruppi;

b) organizzano incontri di preghiera, esercizi spirituali, ritiri, ecc.;

c) costruiscono l'unità del gruppo sul fondamento dell'ideale cristiano e domenicano;

d) frequentano i corsi speciali di formazione organizzati per loro;

e) sono nominati dal priore provinciale tra frati, suore e laici qualificati, sentiti il promotore provinciale e i rispettivi gruppi.

 

7. ORGANI PROVINCIALI DEL MGD

 

§ I. Il consiglio provinciale è l'organo rappresentativo del MGD e di tutta la provincia. Al consiglio provinciale ‑oltre all'assistente provinciale e agli animatori locali partecipano due membri delegati di ogni gruppo riconosciuto, i quali hanno diritto di esprimere il loro parere circa le questioni in esso trattate, Viene convocato una volta all'anno.

 

§ II. Spetta al consiglio provinciale:

 

a) prendere in esame e proporre soluzioni per i problemi più gravi che riguardano il MGD;

b)  proporre idee, presentare, esaminare ed approvare progetti da tradurre in pratica;

c) scegliere il programma di studio per l'anno sociale seguente.

 

§ III. Il convegno provinciale e di sezione:

 

a) a livello provinciale si effettui almeno ogni due anni ed è aperto a tutti i giovani dei gruppi esistenti in provincia;

 

b) a livello di sezione è aperto a tutti i giovani dei gruppi di una sezione della provincia ed è organizzato almeno una volta all'anno;

 

e) è organizzato per:

- una fraterna accoglienza e conoscenza;

- un fruttuoso scambio di esperienze;

- dei momenti di preghiera;

- lo studio e l'approfondimento di problemi particolari.

 

8. IL PROMOTORE PROVINCIALE

 

Il promotore provinciale è un frate della provincia "San Tommaso d'Aquino in Italia" e viene nominato dal provinciale. Suo compito è:

- coordinare la formazione cristiana e domenicana dei vari gruppi;

- organizzare, nei limiti del possibile, incontri di preghiera, corsi di esercizi spirituali, ritiri zonali e provinciali;

- essere particolarmente vicino a quei gruppi che non hanno un presbitero come animatore locale;

- incrementare la coscienza di essere una "comunità domenicana", nonostante le distanze;

- organizzare i corsi speciali di formazione per gli animatori e i responsabili, di cui all'art. 6;

- dirimere eventuali problemi insorgenti nei gruppi.

 

 

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