COSTITUZIONE E DEFINIZIONE
1. Il Movimento Giovanile Domenicano (MGD), nella Provincia “San Tommaso d’Aquino in Italia” dei Frati Predicatori, è regolato dal presente Statuto. È formato da giovani, di ambo i sessi che, sotto la cura dei Frati Predicatori, accettano la costituzione fondamentale del laicato domenicano ed è inserito come parte integrante nella Famiglia Domenicana.
2. Ogni gruppo del MGD si impegna ad osservare in toto il presente Statuto. Il MGD si ispira all’ideale e al progetto di S. Domenico, assumendone – secondo lo stato di vita e la capacità dei suoi membri – anche la missione di servizio alla Verità.
FINALITÀ E MEZZI
3. Il MGD si impegna a meglio comprendere e vivere la propria vocazione cristiana, assumendo un particolare impegno di testimonianza, che consiste:
b. nel comunicare e donare agli altri il messaggio di salvezza, conosciuto e sperimentato come fonte di liberazione: “La verità vi farà liberi” (Gv 8, 32).
4. L’impegno urgente e conseguente consiste nella promozione e realizzazione della “giustizia”, intesa come presupposto fondante della pace, nelle circostanze concrete della vita (lavoro, scuola, cultura, famiglia, politica, tempo libero, ecc.) in vista della realizzazione del Regno.
5. Sull’esempio di Domenico, che parlava o con Dio o di Dio, il giovane domenicano è un giovane che prega, che studia, che annunzia la Parola di Dio.
Pertanto:
b. cura la preghiera, intesa come dialogo con Dio, nella sua dimensione individuale, comunitaria e liturgica, possibilmente con gli altri componenti della FD;
c. attinge la forza vivificante dello Spirito dalla frequenza ai sacramenti;
d. s’impegna in una adeguata formazione di base (culturale, scritturistica, teologica e filosofica) con lo studio della storia e della spiritualità dell’Ordine, prestando particolare attenzione alla domanda della realtà in cui vive.
6. Consapevoli che la vera e specifica missione dell’Ordine domenicano è la predicazione, i giovani domenicani devono impegnarsi – secondo la propria maturità e le esigenze della realtà in cui vivono ed operano – a partecipare agli altri tutto quanto hanno meditato nella preghiera e acquisito mediante lo studio.
Pertanto il MGD:
b. partecipa alle attività che l’Ordine tiene nei luoghi in cui opera per attuare una presenza attiva ed efficace sul territorio;
c. vive, comunque, la propria vita sempre in stato di missione, ricercando ed attuando tutte quelle possibili forme consone alla propria vocazione.
RAPPORTI TRA MGD E FD
7. Il MGD, condividendo lo spirito e il progetto di S. Domenico con gli altri componenti la FD, si sente a questi vitalmente unito e partecipa alle loro iniziative comuni di vita formativa e apostolica.
8. Il MGD è rappresentato, tramite alcuni delegati, nel Segretariato provinciale e di sezione della FD.
9. Il MGD, nell’ambito della FD, privilegia i rapporti di collaborazione con la Fraternita Laica Domenicana, a motivo della comune vocazione laicale.
10. Qualora un gruppo del MGD utilizzi locali una comunità domenicana dei frati, il promotore prenda accordi con i rispettivi superiori.
AGGREGAZIONE DEI GIOVANI E FONDAZIONE DEI GRUPPI DEL MGD
11. Un gruppo giovanile, per ottenere un primo riconoscimento ufficiale come MGD, deve aver sperimentato, almeno per un anno, l’ideale di S. Domenico, sotto la guida di un membro effettivo della FD.
12. I regolamenti locali approvati dal Promotore provinciale determinino la struttura che i gruppi intendono darsi, i compiti del coordinatore e degli altri collaboratori.
13. Fanno parte dei gruppi del MGD giovani compresi tra i 15 e i 30 anni. Coloro che superano questa età, se non intendono far parte della FLD, vengano considerati come collaboratori o amici; i ragazzi inferiori a 15 anni vengono accettati in qualità di aspiranti.
GLI ASSISTENTI SPIRITUALI
14. Gli assistenti spirituali dei gruppi:
b. organizzano incontri di preghiera, esercizi spirituali, ritiri, ecc.;
c. costruiscono l’unità del gruppo sul fondamento dell’ideale cristiano e domenicano;
d. frequentano i corsi speciali di formazione organizzati per loro;
e. sono nominati dal Priore provinciale tra frati, suore e laici qualificati, sentiti il Promotore provinciale e i rispettivi gruppi: durano in carica tre anni.
ORGANI PROVINCIALI DEL MGD
15. Il Consiglio provinciale è l’organo rappresentativo del MGD di tutta la Provincia. Al Consiglio provinciale – oltre al Promotore provinciale e agli assistenti spirituali locali – partecipano due membri delegati di ogni gruppo riconosciuto, i quali hanno diritto di esprimere il loro voto circa le questioni in esso trattate. Viene convocato almeno una volta l’anno dal Promotore provinciale che lo presiede.
16. Spetta al Consiglio provinciale:
b. proporre idee, presentare, esaminare ed approvare progetti da tradurre in pratica;
c. scegliere il programma di studio per l’anno sociale seguente.
d. organizzare, nei limiti del possibile, incontri di preghiera, corsi di esercizi spirituali, ritiri zonali e provinciali;
e. organizzare corsi speciali di formazione per gli assistenti spirituali e coordinatori dei gruppi locali.
17. Il convegno provinciale e di sezione:
b. a livello di sezione è aperto a tutti i giovani dei gruppi di una sezione della Provincia ed è organizzato almeno una volta all’anno;
c. è organizzato per:
– un fruttuoso scambio di esperienze;
– dei momenti di preghiera;
– lo studio e l’approfondimento di problemi particolari.
IL PROMOTORE PROVINCIALE
18. Il Promotore provinciale è un frate della Provincia “San Tommaso d’Aquino in Italia” e viene nominato dal Priore provinciale. Suo compito è:
b. essere particolarmente vicino a quei gruppi che non hanno un presbitero come Assistente spirituale locale;
c. incrementare la coscienza di essere una “comunità domenicana”, nonostante le distanze;
d. dirimere eventuali problemi insorgenti nei gruppi.